Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione sociale “BICINGIRO” 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede 

  1. E’ costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’ “Associazione Bicingiro”. 
  2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore. 
  3. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS. 
  4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta. 
  5. L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e tramite questa all’European Cyclist’s Federation (ECF) e può presentarsi come FIAB CUNEO BICINGIRO in quanto rappresenta sul territorio valori ed obbiettivi perseguiti dalla Federazione. 
  6. La durata dell’ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 16. 

Art. 2 

Scopi e finalità 

  1. L’ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di tutela dell’ambiente, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali 
  2. L’ASSOCIAZIONE persegue la seguente specifica finalità : promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico e come strumento di partecipazione sociale e di benessere psicofisico.  

Art. 3   

Attività 

L’associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività di cui      all’art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017 indicate nelle seguenti lettere: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

f) interventi e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’ASSOCIAZIONE intende : 

  1. promuovere l’uso della bicicletta nel tempo libero organizzando escursioni in percorsi ciclo turistici opportunamente studiati nell’intento di realizzare un turismo alternativo e ricreativo di elevato livello. ;    
  2. fornire ai soci la possibilità di accedere alla pratica ciclistica con gradualità e piacevolezza e di raggiungere il livello di preparazione fisica adeguato ai diversi gradi di difficoltà delle escursioni proposte. La differenziazione riguarda anche le modalità di percorrenza, collettiva o a piccoli gruppi, nel rispetto delle preferenze espresse dagli escursionisti. L’attività cicloturistica viene intesa nel senso più autentico del termine, cioè come esercizio sportivo non agonistico, reso piacevole dalla varietà e dall’interesse dei luoghi attraversati, dalla buona compagnia e dal supporto di un’organizzazione efficiente; 
  3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 
  4. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 
  5. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; 
  6. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione; 
  7. stampare e pubblicare il programma annuale ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione; 
  8. cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini ed i popoli. 
  9. L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice; 
  10. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall’ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; 
  11. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario; 
  12. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice; 
  13. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; 
  14. L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice; 
  15. L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 

Art. 4 

Patrimonio e risorse economiche 

  1. Il patrimonio dell’ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da: 
    • quote associative e contributi degli aderenti e di privati; 
    • finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ASSOCIAZIONE; 
    • erogazioni liberali di associati e di terzi; 
    • entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche; 
    • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario; 
    • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; 
    • attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali); 
  2. L’esercizio sociale dell’ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno. 
  3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 
  4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 
  5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Art. 5 

Soci 

  1. L’ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017. 
  2. Il numero dei soci dell’ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. 
  3. L’adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. 

Art. 6 

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci 

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda 
  2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci; 
  3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 
  4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea; 
  5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile; 
  6. La qualifica di socio si perde : a) per recesso che deve essere comunicato per iscritto b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale. 
  7. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. 
  8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
  9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE. 

Art. 7 

Diritti e Doveri dei Soc

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua attività; 
  2. I soci hanno diritto: 
    • di partecipare a tutte le attività promosse dall’ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ASSOCIAZIONE; 
    • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 
    • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; 
    • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo; 
  3. I soci sono tenuti: 
    • all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
    • a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’ASSOCIAZIONE; 
    • al pagamento nei termini della quota associativa. 

Art. 8 

Quota associativa 

  1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 di settembre anno in corso, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile; 
  2. L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. 

Art. 9 

Organi dell’ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’ASSOCIAZIONE: 

● Assemblea dei soci; 

● Consiglio direttivo; 

● Presidente; 

● Organo di controllo (se obbligatorio); 

● Collegio dei Probiviri (se nominato); 

Art. 10

 Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi; 
  2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto; 
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente; 
  4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; 
  5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
  6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. 

Art. 11 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; 
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati; 
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; 
  4. L’Assemblea ordinaria: 
    • approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice; 
    • discute ed approva i programmi di attività; 
    • elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il    numero e li revoca; 
    • elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo (se previsto); 
    • elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto); 
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
    • ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    • approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni; 
    • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; 
    • delibera sull’esclusione degli associati; 
    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; 
    • delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati; 
    • delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE; 
    • determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto; 
    • delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. 

Art. 12 

Assemblea Straordinaria dei Soci 

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10; 
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 Art. 13

 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 sino a un massimo di 19 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l’articolo 2382 del codice civile. 
  2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo; 
  3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; 
  4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; 
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione; 
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo; 
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE. 
  8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività: 
    • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; 
    • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice; 
    • delibera sulle domande di nuove adesioni; 
    • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci; 
    • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; 
    • delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto 
    • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ASSOCIAZIONE; 
    • propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto
    • ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro                             eletto allo scopo dal Consiglio direttivo; 
  10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti; 
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. 
  12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo. 
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. 
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; 
  15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 

Presidente 

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno; 
  2. ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci; 
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente; 
  4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile. 

Art. 15

 Organo di controllo 

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico; 
  2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito; 
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; 
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci; 
  5. L’Organo di controllo dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive. 
  6. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Art. 16 

Collegio dei Probiviri 

  1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari; 
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature; 
  3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano; 
  4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza; 
  5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti. 

Art. 17 

Presidente onorario

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ASSOCIAZIONE; 
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ASSOCIAZIONE e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 18 

Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione; 
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; 
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli; 
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Art. 19 

Norme finali 

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.